Art. 6.

      1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».